A fronte del repentino calo delle temperature e delle marcate escursioni termiche registrate negli ultimi giorni, il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha firmato l’ordinanza che autorizza l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale. Il provvedimento, adottato per venire incontro alle numerose richieste dei cittadini e garantire adeguate condizioni di benessere abitativo, consente l’attivazione dei termosifoni a partire da sabato 7 novembre fino a sabato 14 novembre 2026 compreso. L’ordinanza deroga al calendario ordinario previsto per la fascia climatica locale, fissando l’utilizzo degli impianti a un massimo consentito di cinque ore giornaliere.

Le motivazioni e il quadro normativo dell’ordinanza

Il provvedimento del primo cittadino risponde alla necessità di tutelare il benessere della collettività e la salute pubblica prima dell’avvio ufficiale della stagione termica:

  • il repentino abbassamento delle temperature registrato sul territorio ha determinato condizioni climatiche non più compatibili con la normale soglia di benessere all’interno degli ambienti domestici;
  • la ricezione in Municipio di numerose segnalazioni e richieste avanzate dai residenti per sollecitare l’attivazione anticipata dei caloriferi;
  • l’inquadramento di Diano Marina nella cosiddetta “Zona C”, per la quale la legge nazionale prevede normalmente l’esercizio degli impianti dal 15 novembre al 31 marzo con un limite massimo di 10 ore giornaliere;
  • l’applicazione della facoltà concessa ai sindaci di ampliare i periodi annuali di esercizio a fronte di comprovate esigenze climatiche, nel rispetto della normativa che fissa la durata anticipata a non più della metà delle ore ordinarie.

Regole, orari e durata del periodo anticipato

L’ordinanza disciplina in maniera precisa le tempistiche e i vincoli da rispettare per l’utilizzo degli impianti di riscaldamento:

  • Periodo di efficacia: da sabato 7 novembre a sabato 14 novembre 2026 compreso, raccordandosi così all’apertura ordinaria della stagione termica fissata al 15 novembre;
  • Limite giornaliero: gli impianti potranno rimanere in funzione per un massimo di 5 ore nell’arco della giornata;
  • Ambito di applicazione: il provvedimento interessa l’intero territorio comunale per gli impianti di riscaldamento, distribuzione e utilizzazione del calore;
  • Eccezioni di legge: restano escluse dalle limitazioni orarie le strutture speciali e gli edifici per i quali la legge già contempla specifiche deroghe a tutela della salute e dell’assistenza.