Il Comune di Diano Marina ricorda a tutti i cittadini, ai professionisti del settore e agli operatori economici che nel corso dello scorso anno è stata approvata una variante al Regolamento Edilizio Comunale che riguarda le limitazioni alle attività edilizie durante la stagione estiva (Art. 28 – Impianto e disciplina del cantiere, comma 7).

I principali divieti previsti dalla variante sono sott’ora in vigore e riguardano il periodo che va dal 16 giugno al 15 settembre, durante il quale sono vietate:

– la demolizione totale o parziale di edifici e manufatti;

– qualsiasi attività edilizia rumorosa nei pressi (entro 200 metri) di aree turistiche-ricettive alberghiere (zone TUL/TA) e delle relative pertinenze, anche se situate in altre zone urbanistiche.

Dal 1° al 31 agosto sono inoltre vietate le demolizioni e i lavori rumorosi in tutti i tessuti urbanistici più densamente edificati (TUS, TUC, TUL1, TUL2, TUL3, TUL/TA), nelle zone soggette a SUA (secondo l’art. 111 delle NTA) e nelle aree a standard urbanistici contigue.

Sono fatti salvi i lavori urgenti, di pubblica utilità o legati a scadenze di bandi/contributi, e gli interventi per la salvaguardia della salute pubblica, purché rispettino i limiti acustici stabiliti dalla normativa vigente. L’Ufficio Ecologia Ambiente, con il supporto della Polizia Locale, è incaricato dei controlli sull’inquinamento acustico. L’inosservanza del divieto comporta una sanzione di € 4.132,00, a carico sia dell’intestatario del titolo abilitativo edilizio sia del Direttore dei Lavori. Tale sanzione assorbe la precedente prevista dall’art. 100 del Regolamento. Per maggiori informazioni o chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Ufficio Edilizia Privata o all’Ufficio Ecologia Ambiente del Comune di Diano Marina.