Lo scorso 9 giugno, a Bologna, la Regione Piemonte — insieme ai rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e a quelli delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto — firmava il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, nel quale si ribadiva innanzitutto la centralità di una lotta condivisa contro l’inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del Nord-Italia.

Alla luce di questo Accordo, lo scorso 20 ottobre la Regione Piemonte ha adottato una specifica Deliberazione (la D.G.R. n. 42-5805) che definisce compiutamente il quadro delle prime misure dando attuazione agli impegni sanciti nel nuovo Accordo e prevedendo, in particolare, l’approvazione:

  • dei criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e delle relative misure temporanee omogenee da adottarsi;
  • delle modalità comuni alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
  • delle date di inizio e fine delle misure e l’indicazione delle autorità competenti all’attuazione.

Nella stessa Deliberazione n. 42-5805 del 20.10.2017, si precisa che «tenuto conto della dimensione media dei Comuni piemontesi e delle aree critiche per il superamento dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2, si rende necessario estendere le misure a tutti i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e ai Comuni facenti parte dell’agglomerato di Torino […] in cui risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2 per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque anni».

L’Amministrazione Comunale di Alessandria ha dunque recepito l’indicazione regionale e ha fatto proprio l’impegno a fronteggiare in modo efficace il perdurante accumulo degli agenti inquinanti anche sul territorio comunale alessandrino.

A questo riguardo, lo strumento-chiave che può essere facilmente consultato è rappresentato dal cosiddetto “semaforo” (o cruscotto)” in cui tre colori diversi (verde, arancione e rosso) indicano i differenti tassi di inquinamento atmosferico.

Più specificamente l’Allegato 1, lettera a) della citata DGR precisa che «le procedure per l’attivazione di misure temporanee omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di PM10 correlate all’instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, sono riportate nella tabella sottostante.

Nelle procedure di seguito descritte si intende per concentrazione di PM10 il valore medio giornaliero misurato in una stazione identificata di riferimento per ogni area di applicazione. La stazione di riferimento potrà essere o una stazione fisica o una stazione virtuale, ovvero derivante dall’aggregazione dei dati di più stazioni e sarà individuata da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali sulla base delle caratteristiche del territorio e della rete di monitoraggio di qualità dell’aria». La stazione di riferimento individuata dalla Regione Piemonte per il Comune di Alessandria è la stazione Volta presso il Parco Carrà di (stazione di monitoraggio fondo urbano).

 

LIVELLO DI ALLERTA MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE SEMAFORO
NESSUNA ALLERTA Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi. VERDE
PRIMO LIVELLO Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti.

Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

ARANCIO
SECONDO LIVELLO Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo

misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 μg/m3 della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti.

Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

ROSSO
NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO

A QUELLO IN VIGORE

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l’analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una

variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

CONDIZIONI DI RIENTRO AL

LIVELLO VERDE

(NESSUNA ALLERTA)

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 μg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 μg/m3 nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

 

Per quanto riguarda le indicazioni fornite alla lettera b) dell’Allegato 1 della citata DGR n. 42-5805 del 20.10.2017, le misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale «sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento».

Tra le misure temporanee omogenee di 1° livello segnaliamo:

«b.1. Limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali (N1, N2 e N3) di classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30. Le deroghe sono relative ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;

b.2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

b.3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

b.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

b.6. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe […].

 

Le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

b.9. Estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali (N1, N2 e N3) di classe emissiva almeno Euro 3 diesel nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le deroghe previste sono le medesime individuate al punto b.1».

 

 

L’indicatore “semaforico” costantemente aggiornato è consultabile sulla pagina internet dedicata presente all’indirizzo: www.arpa.piemonte.it/export/bollettini/cruscotto.pdf e curata, su dati Regionali e di ARPA-Piemonte.

Informazioni significative sono inoltre consultabili nella sezione del sito web del Comune di Alessandria all’indirizzo:

www.comune.alessandria.it/servizi/ambiente-e-salute/ambiente/la-qualita-dellaria

 

curata dall’Assessorato alle Politiche per l’Ambiente – Servizio Comunale Tutela dell’Ambiente.