Durante il Consiglio Comunale del 19 gennaio 2015 i consiglieri Riboldi e Capra hanno chiesto a questa amministrazione di “assumere i provvedimenti necessari ad esonerare dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico nel periodo compreso tra 1° maggio ed il 31 luglio 2015, gli operatori che ne faranno richiesta, a fronte dell’impegno degli stessi alla realizzazione di iniziative di intrattenimento”

servato luca IPer maggiori dettagli si faccia riferimento al P. 0014121 del 20.05.2015 del Comune di Casale M.to Sicuramente, da consigliere di maggioranza, penso che questa risulti essere una buona idea nell’interesse della Città, ma penso anche che dobbiamo sempre tener conto degli obblighi normativi da adempiere, quindi, così come specificato nell’intero testo, l’ordine del giorno non può trovare accoglimento. Ma chiediamoci bene il perché cercando di dare una risposta esauriente a tutti i cittadini.
Il nostro Comune è soggetto al regime di TOSAP e non COSAP, ergo si paga la tassa e non il canone.
Il pagamento delle tasse è fortemente regolamentato dalla norma e non ha margini di discrezionalità. Aspettavamo i cambiamenti normativi per eliminare sia la TOSAP sia la COSAP ed introdurre l’imposta municipale secondaria, ma con il maxiemendamento del 20 novembre 2015 nel comma 13 si abroga l’imposta Municipale Secondaria – IMUS, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
L’articolo 11 del D.Lgs. n. 23 del 2011 prevede l’introduzione dell’Imposta municipale secondaria con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. Con la risoluzione n. 1 del 12 gennaio 2015 il Dipartimento delle finanze del MEF ha chiarito che i comuni possono istituire l’IMU secondaria solo a seguito dell’emanazione del regolamento governativo previsto dall’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011. Tuttavia i tributi e i canoni locali, destinati ad essere sostituiti dall’IMU secondaria, restano dovuti e continuano pertanto ad applicarsi. La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 714 della legge n. 147 del 2014) aveva posticipato dal 2014 al 2015 il termine per l’introduzione di detta forma di prelievo; successivamente, il decreto-legge n. 192 del 2014 (articolo 10, comma 11- bis) ha prorogato al 2016 l’operatività della disciplina dell’imposta municipale secondaria. (sitografia: www.ilquotidianodellapa.it)
Il mio consiglio, la mia proposta è quella di impegnarci a costituire e poi rispettare un iter istruttorio “blindato” che consenta di rispettare sia la normativa vigente, ovviamente, sia le prerogative del privato che vorrebbe avere agevolazioni. E’ nostro dovere, ove possibile, agevolare gli esercenti delle attività commerciali ed economiche. A tal fine ho molto apprezzato che con l’emendamento finale si sia trovata una comunione di intenti da parte di tutti per il bene della nostra amata Città, rimandando nel caso in cui la normativa variata ne consenta l’esonero, la valutazione della convenienza dell’applicabilità alla Giunta Comunale.

Ringraziando per l’attenzione

Luca Servato