musica- IE’ entrato in vigore il nuovo regolamento comunale per la tutela dell’inquinamento acustico derivante dalle attività rumorose, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 25 marzo scorso che prevede in alcune zone della città la possibilità di suonare fino a mezzanotte anziché fino alle 23.

Il documento è stato redatto al fine di adeguarlo alle più recenti direttive regionali.

Si va, così, a graduare la gestione di queste attività temporanee e delle relative autorizzazioni in relazione all’entità delle caratteristiche del rumore che possono fare in connessione alla zona e agli orari.

“Prima la gestione era ingessata – dicono in Comune – mentre  in questo modo si va a rendere meno pesante il procedimento andando incontro alle esigenze degli operatori economici e tutelando i cittadini. Si considerano attività temporanee gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all’aperto, circhi e luna park, feste popolari,“notte bianca”, fuochi d’artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all’anno, anche non consecutivi.”

Sono attività temporanee anche i cantieri edili, stradali o industriali, i lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell’opera.

Tra le altre attività temporanee rientrano quelle relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d’artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors.

Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.

Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all’anno.

Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all’anno.

Accanto alle autorizzazioni per questo tipo di attività, per i locali c’è l’attività complementare alla principale di somministrazione di alimenti e bevande.

Per questa è prevista una procedura ad hoc che permette agli esercenti di ottenere il titolo per lo svolgimento di questa attività complementare (karaoke, impianti stereo, solo per fare alcuni esempi).

Con il regolamento vengono individuati anche limiti di zona acustici e orari da rispettare; questi ultimi sono suddivisi a seconda dell’area, del periodo e dei giorni della settimana.

Le due istanze per attività temporanea e per attività complementare sono distinte ma possono essere portate avanti contemporaneamente.

10 maggio  2014