soldi - IIl Comune di Tortona ha pubblicato il bando per l’attribuzione di contributi per il pagamento del canone d’affitto ed è rivolto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti necessari, al fine di un sostegno economico per il pagamento dell’affitto sostenuto nell’anno 2012.

Può presentare domanda di accesso ai contributi il conduttore di alloggio in locazione se appartiene a una delle seguenti categorie: titolari di pensione; lavoratori dipendenti o assimilati; soggetti con invalidità pari o superiore al 67%; lavoratori che siano stati sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nell’anno 2012 e che, alla data del 28 novembre 2013, siano ancora in attesa di occupazione.

Possono fare domanda i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato, relativo al 2012, che abbiano fruito, nel medesimo anno, di un reddito annuale complessivo fiscalmente imponibile non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all’importo fissato per l’anno 2012, pari a complessivi 12.506,00 euro rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 20%.

I redditi da considerare sono dati dalla somma dei redditi complessivi, relativi all’anno 2012, ai sensi della normativa fiscale vigente, di ciascuna delle persone che compongono, anagraficamente, il nucleo familiare alla data del 28 novembre 2013.

Il reddito annuo di tale nucleo familiare sarà diminuito, nel corso dell’istruttoria comunale, di euro 516,46 per ogni figlio a carico convivente con il richiedente e appartenente al nucleo familiare. Per la definizione di figlio a carico si rinvia alle norme fiscali in vigore.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, nella domanda di contributo, devono autocertificare il possesso del requisito di cui all’ art. 11, comma 13, della legge 8 agosto 2008 n. 133 (essere residenti, alla data del 19 dicembre 2013, in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni). Il Comune competente a ricevere la domanda acquisirà presso gli uffici anagrafici il certificato storico di residenza atto a comprovare il suddetto requisito.

Il nucleo familiare considerato è quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data del 28 novembre 2013.

I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti per l’anno 2012, i cui importi – eventualmente aggiornati secondo l’indice ISTAT – risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell’eventuale morosità.

Non possono accedere al fondo, oltre a coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti: i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10; gli assegnatari nell’anno 2012 di alloggi di edilizia sociale; i conduttori di alloggi beneficiari di contributi ricevuti tramite le Agenzie Sociali per la locazione; i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale; i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza; i richiedenti e qualsiasi altro componente del nucleo familiare titolari di diritti parziali di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione, la cui somma corrisponda alla titolarità esclusiva, su uno stesso immobile di categoria catastale A3, ubicato sul territorio della provincia di residenza.

Non possono accedere al Fondo Sostegno Locazione i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, se non sono residenti in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni, con riferimento alla data del 19 dicembre 2013.

Come previsto dalla DGR n. 19-677 del 28 novembre 2013, non sono ammissibili richieste di contributi inferiori a 100,00 euro e non potranno inoltre essere erogati contributi inferiori alla stessa soglia minima di 100,00 euro.

La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dell’apposito modulo fornito dal Comune presso il quale il richiedente aveva la residenza alla data del 28 novembre 2013.

 29 gennaio 2014