La Giunta Comune di Tortona ritenuto di dover intervenire al fine di disciplinare l’esercizio delle vendite al pubblico di fine stagione o saldi per il periodo invernale dell’anno 2021, rispetto ai prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro una certa stagione o entro un breve periodo di tempo; Dispone le seguenti norme:

che le vendite di fine stagione o saldi da tenersi nel periodo invernale nell’anno 2021 sono regolate come
segue:


1) il periodo di effettuazione delle suddette vendite per il periodo invernale va da martedì 5 gennaio 2021
a lunedì 1° marzo 2021, entrambe le anzidette date comprese, cioè per 8 (otto) settimane consecutive (pari a
56 – cinquantasei – giorni naturali e consecutivi, entrambe le date iniziali e finali comprese), consentendo anche
lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti l’anzidetta data di inizio dei saldi
invernali per l’anno 2021 (cioè martedì 5 gennaio 2021);

2) le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate in
modo non ingannevole per il consumatore, nonché devono contenere la natura, la durata e l’oggetto della
vendita stessa: in particolare, deve essere espressa la percentuale oppure le percentuali di sconto praticate.
Nel caso in cui nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare, per tali prodotti:
il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto praticata ed il prezzo finale di vendita scontato;

3) nelle vetrine interne ed esterne dell’esercizio commerciale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico, così come deve
essere esposto il prezzo finale di vendita scontato;

4) l’esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel
locale di vendita ben visibile dall’esterno almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l’inizio delle
anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento e l’osservanza delle modalità di svolgimento della
vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori;

5) a decorrere dall’inizio della vendita di fine stagione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali
dell’esercizio interessato, e relative pertinenze, ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso
genere di quelle poste in saldo;

6) le merci offerte in saldo debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle
eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie oppure alle altre contemporanee condizioni
straordinarie;

7) in ogni caso, nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l’uso della dizione
“vendite fallimentari”, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o
concorsuali e simili, anche come termine di paragone;

8) gli organi di vigilanza del Comune hanno la facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i
necessari controlli.
Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell’art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 114/1998,
come richiamato dall’art. 15 della L.R. Piemonte 12/11-1999, n. 28 e s.m.i.;
In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un
periodo non superiore a 30 (trenta) giorni;
Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall’Autorità Giudiziaria od a seguito di esecuzione
forzata.
Si evidenzia checon Deliberazione di Giunta regionale del 4 dicembre 2020 n. 53-2490 è stato stabilito di
consentire lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei
soli saldi invernali per l’anno 2021.
Il Settore Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull’esecuzione del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.