In riferimento al Decreto Rilancio – D. L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge il 17 luglio del medesimo anno, n. 77, si è introdotta una nuova percentuale di detrazione in misura pari al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la carica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus 110%).

La normativa prevede le possibilità alternative di: portare in detrazione in cinque anni gli oneri affrontati; beneficiare di uno sconto in fattura pari al 100% delle spese sostenute da parte della ditta esecutrice; cedere il credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti. L’opzione per la cessione diventerà operativa, secondo il provvedimento dell’agenzia delle entrate, a partire dal 15 ottobre 2020.


L’articolo 119 del Decreto Rilancio detta i requisiti ai quali ci si deve attenere per poter beneficiare del Superbonus 110% e cioè, in estrema sintesi, deve trattarsi di eventi aventi ad oggetto l’isolamento termico delle superfici con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti; l’adozione di misure antisismiche (c.d. Sismabonus).

Sotto il profilo soggettivo gli interventi devono essere effettuati da condomìni; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; istituti autonomi case popolari IACP; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato alle associazioni di promozione sociale; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitativamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

Per ciò che concerne i limiti di spesa, per gli interventi di isolamento termico il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a euro 50000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari; euro 40000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari; euro 30000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.  

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; euro 15000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30000 per singola unità immobiliare.

Per gli interventi antisismici gli importi di spesa ammessi dal Superbonus sono pari a euro 96000 nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari; euro 96000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

Gli importi di cui sopra si intendono cumulabili qualora venga effettuato più di un intervento rientrante in ambito.

Il Superbonus spetta altresì per le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (c.d. Ecobonus), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento (come la sostituzione di infissi, serramenti, schermature solari, sistemi di building automation…); l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

La maggiore aliquota (110%) si applica solamente se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

Il Superbonus spetta, infine, pure per le seguenti tipologie di interventi ossia installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico; installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh.

Il Superbonus non entra in atto per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).    

Giulia Quaranta Provenzano