Pubblichiamo di seguito i principali articoli del regolamento che istituisce l’imposta di soggiorno nel Comune di Diano Marina approvato durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale.

Articolo 1 Istituzione dell’imposta ed oggetto del regolamento


1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, nel Comune di Diano Marina l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, denominata di seguito imposta.

Articolo 2 Finalità dell’imposta

1. Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Delibera della Giunta Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Diano Marina con la delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017.

Articolo 2 bis Istituzione dell’imposta e destinazione del gettito

1. L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e dalle nuove disposizioni introdotte dal decretolegge n. 50 del 24 aprile 2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali come meglio specificati nel Patto per lo sviluppo Strategico per il turismo in Liguria di cui all’art.2 c.81 L.R n.33/2016. Gli introiti annuali derivanti dall’applicazione dell’imposta verranno utilizzati nel modo seguente: A. Almeno il 60% a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 32/2014 e ss. mm. e ii, per la promozione dell’accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un’area vasta, o comunque interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l’ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT); B. Al massimo per il 40% destinato direttamente dall’ente locale al miglioramento del decoro della località turistica nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.

Articolo 5 Misura dell’imposta

1. L’imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento. L’imposta può anche essere articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva. 2. Per la determinazione dell’imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge e dei criteri di cui al comma 1, sentite le associazioni provinciali più rappresentative delle strutture ricettive. 3. L’imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva. 4. La misura dell’imposta deve essere stabilita entro la data del 30/06 dell’anno precedente a quello di applicazione. Per il primo anno di applicazione tale termine è fissato entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento