Con il DM del 16 febbraio 2018, anche per il 2019 è stato confermato l’importo del Canone TV pari a 90,00 euro e il pagamento avverrà mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili da gennaio a ottobre di ogni anno. È importante evidenziare che è stata alzata la soglia di reddito prevista per l’esenzione del pagamento del Canone TV per i cittadini con 75 o più anni: da 6.713 a 8.000 euro. I cittadini dovranno presentare il modulo di dichiarazione sostitutiva, che attesti il reddito non superiore a 8.000 euro, entro e non oltre il 31 gennaio, però conviene comunicarlo il prima possibile (anche già dal mese di novembre per non dover richiedere il rimborso della somma che sarà addebitata già con la bolletta elettrica di gennaio).

Sempre entro il 31 gennaio di ogni anno i cittadini che sono titolari di un’utenza elettrica residenziale ma che non posseggono un apparecchio televisivo lo dovranno comunicare per essere esonerati dal pagamento del Canone TV.

Ricapitolando, le persone di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro, senza conviventi, non sono tenuti al pagamento del Canone di abbonamento TV esclusivamente per l’apparecchio televisivo nel luogo di residenza, per aver diritto all’esenzione occorre:

  • aver compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone
  • non convivere con altre persone diverse dal coniuge titolare di reddito proprio
  • possedere un reddito riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende usufruire dell’agevolazione che unitamente a quello del proprio coniuge convivente non sia superiore complessivamente a 8.000 euro annui.

Per verificare il reddito al fine di accedere all’esenzione si deve considerare la somma del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente. Per coloro che invece sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione si assume a riferimento:

  • il reddito indicato nel Modello CU;
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta quali ad esempio gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli, nonché i proventi di quote di investimenti;
  • le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • i redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Sono esclusi dal calcolo:

  • Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate a invalidi civili);
  • il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
  • i Trattamenti di Fine Rapporto e relative anticipazioni;
  • altri redditi assoggettati a tassazione separata.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

Coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio, devono compilare un modulo – consistente in una dichiarazione di possesso dei requisiti – scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate e della RAI; il modulo/dichiarazione dovrà essere inviato entro il 31 gennaio tramite un’applicazione web disponibile sul sito internet, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO). La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it

Qualora il contribuente negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare dell’esenzione sarà tenuto al versamento del canone.

 

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

 

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91Cell. 333.29.94.285

 

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11Cell. 366.54.93.82

 

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91 – Cell. 333.29.94.285

 

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97 – Cell. 331.57.46.362

 

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04 – Cell. 392.70.51.519

 

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131/25.10.91