Tutti i consiglieri comunali presenti (tranne Ciniglio che si è astenuto), anche quelli che a parole sembrano tolleranti contro gli stranieri, ieri sera hanno approvato la modifica al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Tortona che inasprisce le pene nei confronti di mendicanti, accattoni e sbandati che chiedono l’elemosina o importunano i passanti.

Ecco cosa prevede il Nuovo testo dell’art. 53 del Regolamento di Polizia Urbana:

Art. 53 – Limitazioni alla pratica dell’accattonaggio –

  1. E’ vietata per garantire la piena vivibilità urbana e migliorare il senso di sicurezza percepito dalle persone la pratica dell’accattonaggio nelle aree pubbliche del centro abitato.
  2. E’ inoltre vietata nelle aree pubbliche del centro abitato la pratica dell’accattonaggio c.d. “molesto” posto in essere con il carattere dell’insistenza o dell’oppressione nelle richieste di denaro od attuato con azioni che turbano gravemente il libero utilizzo delle aree pubbliche o dei parcheggi o che rendono difficoltoso l’accesso ad essi.
  3. Qualora le violazioni sopra descritte ai commi 1 e 2 del presente articolo siano accertate
  • all’esterno o in vista di: scuole di ogni ordine e grado o plessi scolastici o siti universitari sia pubblici che privati, dei musei pubblici e privati cittadini, di complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici per il loro valore storico, religioso, artistico;
  • all’interno dell’area del castello e in prossimità dei siti di interesse archeologico;
  • all’interno e agli accessi dalle aree verdi cittadine e cimiteriali;

trovano applicazione i commi 1, 2 dell’art.9 del D.L. 20 febbraio 2017 n° 14 coordinato con Legge di conversione 18 aprile 2017 n° 48 in deroga alle disposizioni sanzionatorie generali previste dal presente Regolamento di Polizia Urbana.

  1. I soggetti dediti all’accattonaggio saranno segnalati ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
  2. Per le violazioni ai commi 1 e 2 è previsto il pagamento in misura ridotta pari a € 25,00 per il comma 1 e a € 100,00 per il comma 2 ai sensi dell’art. 16 c.2 della Legge 24/11/1981 n. 689 e all’interno del minimo e massimo edittali indicati nell’art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 per le sanzioni amministrative pecuniarie, giusta deliberazione della Giunta Comunale.