Il Comune di Diano marina ha approvato il Regolamento per la concessioni di beni immobili comunali ad Associazioni onlus, Fondazioni, circoli e simili che svolgono attività rientranti tra le tipologie sopraindicate, non aventi scopo di lucro.

La Giunta ha stabilito le seguenti tariffe:

 Aree scoperte: Euro 0,20/mq. annui, con un minimo di Euro 100,00

 Magazzini e impianti sportivi: Euro 2,50/mq. annui, con un minimo di Euro 150,00

 Uffici: Euro 10,00/mq.annui, con un minimo di Euro 200,00;

Questo l’elenco degli immobili disponibili ad a essere dati in concessione :

-Palazzo Stefania Maglione

-Palazzetto dello Sport

– Locali e annessi di Villa Scarsella, esclusa la porzione di cui al mappale 85, Foglio 1

-Ex Asilo –Fraz.Serreta

-Chiesetta sconsacrata in Via Lucus Bormani

-Locali e annessi in Via Cairoli -Magazzino sottostante “Condominio Gallinara”

-Palazzetto dello Sport e terreno adiacente

-Terreni in Via Diano Castello. Questi ultimi dati in concessione per un campo cinofilo.

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI BENI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Art.1- OGGETTO Il presente regolamento disciplina la concessione di beni di proprietà comunale e gli adempimenti conseguenti al fine di fornire linee di comportamento omogenee e trasparenti in materia.

 

Art.2 – INDIVIDUAZIONE DEI BENI E DEI SOGGETTI Nell’ambito delle disponibilità immobiliari del Comune di Diano Marina, sono state identificate le seguenti strutture od aree da destinare ad uso collettivo: -Palazzo Stefania Maglione -Palazzetto dello Sport – Locali e annessi di Villa Scarsella, esclusa la porzione di cui al mappale 85, Foglio 1 -Ex Asilo –Fraz.Serreta -Chiesetta sconsacrata in Via Lucus Bormani -Locali e annessi in Via Cairoli -Magazzino sottostante “Condominio Gallinara” -Palazzetto dello Sport e terreno adiacente -Terreni in Via Diano Castello. Altri locali od aree che si rendessero successivamente disponibili, sia a seguito di interventi di recupero che per acquisizione, saranno altresì individuati con atto della Giunta Comunale. All’interno dei suddetti immobili l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare dei locali da destinare a sede di Associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio comunale. Tali concessioni saranno regolamentate da apposite convenzioni che dovranno prevedere l’espresso richiamo ai presenti criteri circa la modalità di utilizzo, l’assunzione di responsabilità ed ogni altra disposizione compatibile con l’uso continuativo, oltre che l’eventuale corresponsione di un rimborso spese di gestione (riscaldamento – illuminazione ecc.). I soggetti a cui può essere concesso l’uso dei beni comunali sono Associazioni onlus, Fondazioni, circoli e simili, che agiscono sul territorio comunale e che svolgono attività rientranti tra le seguenti tipologie, non aventi scopo di lucro: – Attività di assistenza sociale e sanitaria e di prevenzione e in particolar modo attività a favore dei pensionati – Attività di tutela dell’ambiente e della specie animale – Attività di protezione civile – Attività di educazione e formazione – Attività di promozione e di tutela e sviluppo dei diritti umani – Attività culturali, scientifiche e di tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione – Attività di promozione dell’attività sociale, ricreativa e ludico-sportiva;

Art. 3 – TARIFFE Si stabiliscono le seguenti tariffe: – Aree scoperte: Euro 0,20/mq. annui, con un minimo di Euro 100,00 – Magazzini e impianti sportivi: Euro 2,50/mq. annui, con un minimo di Euro 150,00 – Uffici: Euro 10,00/mq.annui, con un minimo di Euro 200,00; La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può utilizzare per particolare casistiche lo strumento del comodato gratuito, per il quale si rimanda al codice civile.

Art. 4 – PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE La richiesta di uso dei beni deve essere redatta sull’apposito modulo predisposto dagli uffici comunali ed indirizzata al Sindaco e all’ufficio Patrimonio. Nell’istanza devono essere indicati: a. dati anagrafici e carica del richiedente b. denominazione dell’Ente, Associazione per la quale si chiede l’autorizzazione c. indicazione del bene individuato d. giorno ed ore di utilizzo e. durata dell’occupazione f. oggetto dell’iniziativa g. accettazione incondizionata dei presenti criteri. Le associazioni devono allegare alla domanda il proprio Statuto e copia del verbale dell’ultimo rinnovo delle cariche sociali. Le domande pervenute sono istruite dall’ufficio competente e sottoposte alla Giunta Comunale che provvede con atto di indirizzo. Alle Associazioni la Giunta Comunale assegna con proprio provvedimento, limitato al massimo al periodo del mandato amministrativo, l’uso dei locali o delle aree necessarie per le attività delle stesse determinandone la tariffa o l’uso gratuito. La deliberazione di Giunta è intesa come provvedimento di autorizzazione.

Art. 5 – MODALITA’ DI UTILIZZO Dopo l’ottenimento della relativa autorizzazione (che presuppone anche l’effettuazione dell’eventuale pagamento del canone), il richiedente può ritirare le chiavi del bene. Le chiavi devono inderogabilmente essere restituite all’ufficio competente al termine dell’ uso del bene. Durante tutto il periodo della concessione il richiedente è tenuto a detenere personalmente le chiavi del bene che, in nessun caso, possono essere affidate a terzi o ad altri appartenenti del Gruppo, Associazione o Ente, rimanendone comunque a tutti gli effetti responsabile. E’ tassativamente vietato duplicare le chiavi avute in consegna. Non è ammesso a nessun titolo l’uso dei locali concessi da parte di Enti ed Associazioni diversi da quelli indicati nell’autorizzazione, né per un uso o per giorni diversi da quelli per i quali è stata rilasciata regolare autorizzazione.

Art. 6 – RESPONSABILITA’ I firmatari della richiesta di concessione dei beni assumono, personalmente ed in solido con l’Ente, l’Associazione e l’Organizzazione che rappresentano, la responsabilità: – della conservazione dell’immobile o dell’area, delle attrezzature e degli arredi ivi esistenti, – del rispetto di quanto dichiarato nell’istanza, – del rispetto dei presenti criteri. Sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante l’utilizzo dei locali. Devono comunque assicurarsi, al momento della chiusura della struttura, che tutte le entrate e le porte siano regolarmente chiuse a chiave e le luci spente. E’ tassativamente vietato manomettere i termostati o alterarne la programmazione. I locali devono essere riconsegnati nello stato di fatto in cui sono stati concessi. Le attrezzature di proprietà del concessionario introdotte nei locali, devono essere conservate dallo stesso, restando in ogni caso esclusa la responsabilità dell’Amministrazione concedente per danni o furti occorsi alle stesse. Il bene viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto all’Associazione per averne preso visione e deve essere utilizzato unicamente secondo la destinazione sua propria. Per tutta la durata della concessione l’Associazione sarà considerata, a termini di legge, consegnataria responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata; a tal fine deve disporre di una adeguata polizza/copertura assicurativa atta a manlevare l’Amministrazione da responsabilità di qualsiasi tipo. L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità (civile e penale) per danni a persone o cose da chiunque causati durante lo svolgimento delle iniziative, compresi materiali ed attrezzature utilizzati per l’attività e lasciati nei locali o nelle aree. Il concessionario, essendo responsabile dello svolgimento dell’iniziativa, ha l’obbligo di provvedere all’acquisizione preventiva di ogni autorizzazione e/o licenza prevista per il tipo di attività organizzata. E’ vietata qualsiasi forma di cessione o di sub-concessione da parte del concessionario, pena la decadenza della concessione o convenzione.

Art. 7 – NORME DI CARATTERE GENERALE Nei locali e nelle aree deve essere garantito l’ordine e la pulizia. Al termine dell’utilizzo ci si riserva la facoltà di verificare, tramite gli uffici competenti, lo stato di fatto degli arredi ed ogni oggetto introdotto per lo svolgimento delle singole iniziative deve essere opportunamente rimosso. Qualora non vengano rispettati gli impegni assunti circa la pulizia, la sorveglianza dei locali e delle aree, l’utilizzo delle attrezzature e degli arredi, o qualora i locali o le aree vengano utilizzati in modo difforme rispetto all’autorizzazione, il Responsabile del Settore procede alla revoca della concessione e può escludere l’utilizzatore da ulteriori concessioni fino ad un periodo di 6 mesi. In casi più gravi o in caso di recidiva la Giunta comunale delibera l’esclusione, anche a tempo indeterminato, da ulteriori concessioni di locali in capo all’inadempiente. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria e comunque riconducibili a mancata sorveglianza dei locali e delle attrezzature o delle aree, vengono applicate le norme di cui al secondo comma, fermo restando l’obbligo del risarcimento dei danni, con responsabilità in solido dell’Ente o Associazione di appartenenza.

Art. 8 – REVOCA STRAORDINARIA L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, anche temporaneamente, una o più concessioni qualora si verifichino situazioni straordinarie, legate ad esigenze di pubblica utilità, che richiedano l’utilizzo dei locali dati in concessione.

Art. 9 – ISPEZIONI E VERIFICHE Durante il periodo di validità delle concessioni, l’Amministrazione Comunale, anche per mezzo di dipendenti o di tecnici designati, ha il diritto di effettuare verifiche riguardanti la manutenzione, l’uso e la conservazione dei locali o delle aree e di quanto in esso contenuto. In caso di accertata irregolarità, il Responsabile del Settore, prima di procedere all’applicazione dell’art.7, è tenuto ad impartire per iscritto al concessionario specifiche prescrizioni, contestando nel dettaglio gli inadempimenti riscontrati.

Art. 10- PRIORITA’ Nella valutazione delle domande, costituiranno criterio di priorità, nel seguente ordine: 1) il fatto che l’Associazione richiedente espleti funzioni di carattere assistenziale, sociale e culturale, a supporto di quelle che incombono istituzionalmente a carico del Comune e di altri Enti Pubblici, e non usufruisca di altri locali idonei per l’espletamento di detti fini; 2) il fatto che l’Associazione non usufruisca di alcun altro contributo; 3) la disponibilità dell’Associazione a condividere la sede con altre Associazioni; 4) la data di costituzione dell’Associazione; 5) la data di presentazione della domanda.

Art. 11 – CONVENZIONE Apposite convenzioni – sulla base dello schema di convenzione allegato al presente Regolamento – da sottoscrivere con le Associazioni di cui ai precedenti articoli, definiscono: – La durata della concessione in uso; – Gli oneri a carico delle Associazioni; – Gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria; – Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria; – I divieti relativi all’uso improprio dei locali o delle aree e agli interventi di trasformazione o modifica degli stessi; – Le responsabilità; – Le sanzioni e le penalità; – L’eventuale riserva dell’uso dei locali a favore dell’Amministrazione Comunale.

Art. 12 – NORME DA APPLICARE AGLI UTILIZZI GIA’ CONCESSI I provvedimenti di utilizzo locali già concessi alla data di entrata in vigore dei presenti criteri dovranno essere rinnovati alla luce della nuova normativa regolamentare. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nei presenti criteri si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 13- ABROGAZIONE Le presenti disposizioni abrogano in toto tutti i provvedimenti comunali con esse incompatibili.