punto nascite - QEgregio Direttore,

Che cosa potrebbe accadere, qualora quell’azione di responsabilità riguardo il punto nascite che il Sindaco Bardone sta valutando di intentare presso la Corte dei Conti, dovesse concludersi con un giudizio di responsabilità e la conseguente condanna di chi ha cagionato questo danno?

Questa sentenza potrebbe, forse, consentire di riaprire i termini per il ricorso al TAR sullo spostamento del punto nascite a Novi Ligure, per riportare il polo neonatale e a Tortona?

Appare legittimo domandarselo, viste le molteplici similitudini che sembrano esserci con il ricorso intentato da Mercedes Bresso contro la nomina di Cota a Governatore del Piemonte, riuscendo, a distanza di quattro anni dalle elezioni regionali 2010, a farne sancire la nullità e rimandando tutti alle urne lo scorso maggio.

Come mai quel ricorso, che si presume sia stato depositato ben oltre i termini canonici, venne, invece, accolto? Perché i ricorrenti invocarono uno specifico articolo del Codice di Procedura Amministrativa, l’errore scusabile, che concede di superare il vincolo temporale dei 60 giorni di tempo, se applicato per una esigenza di giustizia. O, perlomeno, questa fu la motivazione che diede il TAR lo scorso anno.

 

Le tappe del processo, in pillole



 Tutti ricordiamo come, nel gennaio 2014 e dopo essere stato più volte respinto, il ricorso venne, infine, ammesso, realizzando di fatto l’annullamento del risultato elettorale 2010, poiché una lista (Pensionati per Cota), appariva viziata da irregolarità, con sentenza confermata dalla Cassazione.

Un percorso lungo più di tre anni, che con la condanna in via definitiva del consigliere regionale Michele Giovine, diede la possibilità di procedere, presso il TAR Piemonte, ad un nuovo ricorso che, diversamente, sarebbe stato “fuori tempo massimo”.

Il TAR, alla luce di questa sentenza oramai definitiva, essendo stata confermata nei tre gradi di giudizio, concedeva l’accoglimento del ricorso nonostante fossero abbondantemente decorsi i termini “canonici” per la presentazione, poiché i ricorrenti invocarono l’“errore scusabile”.

In tale occasione il Tar disse, sì, che il ricorso era tardivo, ma concesse il superamento della questione in nome di un’esigenza di giustizia.

 

Errore scusabile, la chiave di volta?

L’articolo 37 del Codice di Procedura Amministrativa, prevede il cosiddetto “Errore scusabile”, cioè il caso in cui il giudice può disporre (anche d’ufficio) la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

L’errore scusabile rappresenta un istituto inteso a garantire la tutela giurisdizionale quando ci si trovi di fronte a situazioni di incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative, o quando si incontrino comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti provenienti dalla medesima Amministrazione, che comportino appunto incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

Uno spostamento (quello del punto nascite) deciso in maniera arbitraria, gettando fumo negli occhi alla collettività con il miraggio di un Ospedale unico suddiviso in due sedi, pensato nell’ambito di una riforma sanitaria realizzata da una Giunta (quella Cota) che verrà dichiarata “mai esistita” dallo stesso TAR nel gennaio 2014, e che aveva emanato un atto importante quale il dimensionamento sanitario attraverso lo strumento (improprio) della delibera di giunta (ricordiamolo, in questo caso si tratta della D.G.R. 14 Marzo 2013, n. 6-5519).

Non rappresentano questi, sufficienti “comportamenti fuorvianti provenienti dalla medesima Amministrazione”, a maggior ragione quando, recependo il Patto per la Salute (che in quel tempo era ancora in bozza, come lo è oggi peraltro), si stabilisca che l’assenza del punto nascite diventi, automaticamente, motivo di declassamento del DEA a semplice pronto soccorso?

Forse sì. O forse no. Ma se non lo fossero, bisognerebbe che, qualcuno, ci spiegasse il perché.

 Annamaria Agosti

25 febbraio 2015