Non spetta ad un giornale fare politica e indicare come si può muovere un’Amministrazione Pubblica, tuttavia l’analisi che pubblichiamo fatta da Annamaria Agosti e basata su una documentazione che a quanto pare è interessante merita di essere vagliata dai nostri Amministratori locali.

L’OSPEDALE DI TORTONA, IL PUNTO NASCITE E….


Al di là delle passerelle elettorali di recente cronaca, cosa sarebbe accaduto all’ospedale di Tortona se non fosse stato declassato dalla Giunta Regionale Chiamparino per la mancanza di un punto nascite?  Come sarebbe andata, se il punto nascite dell’ospedale di Tortona non fosse mai stato soppresso? La risposta è facile: oggi l’ospedale cittadino funzionerebbe a pieno regime, con tutti i reparti ancora aperti.

Due domande non puramente retoriche: come confermato dall’attuale governatore del Piemonte in occasione della visita plenaria all’ospedale di Tortona, il declassamento operato nel 2014 dalla sua giunta null’altro era che il logico atto consequenziale della soppressione del reparto di maternità avvenuto nel 2013 in applicazione della D.G.R. n. 6-5519 emanata dalla precedente giunta Cota(1), atto che prevedeva la disattivazione del punto nascita di Tortona entro il 30/6/2013 (pagina 25 della delibera a fondo articolo). Poche pagine prima di questo passaggio, a pagina 21, è possibile leggere: “Per attuare le azioni proposte si prevede il raggruppamento dei centri nascita in Unità pediatriche/neonatologiche site all’interno di un ospedale sede di DEA”.

In base a questo documento pubblico, fin dal 2013 era chiaro e cristallino che lo spostamento del punto nascite (da Tortona a Novi Ligure) avrebbe automaticamente declassato l’ospedale di Tortona a struttura di Pronto Soccorso Semplice in un ospedale di base, mentre veniva promosso il nosocomio di Novi Ligure al rango di Centro SPOKE con DEA di I livello, semplicemente con la soppressione del punto nascite di Tortona.

L’ente incaricato di applicare quelle direttive Regionali, nella fattispecie l’ASL AL, in quell’occasione brillò di eccezionale solerzia, accelerando sul cronoprogramma previsto, chiudendo il punto nascite di Tortona già il 30 aprile 2013, due mesi prima del termine previsto dalla Regione Piemonte e prima ancora che scadessero i termini per un eventuale ricorso al TAR. Questo atto autonomo della ASL avvenne nonostante l’ASL AL avesse chiara evidenza documentale della superiorità tecnologica, strutturale e di performance, che venne valutato in comparazione con Novi da apposita équipe incaricata proprio dalla stessa ASL AL e di cui i contenuti vennero resi di pubblico dominio, comparendo anche nella rassegna stampa della stessa ASL AL, che, nel corso di questi anni, a memoria d’uomo non si ricorda abbia mai smentito la veridicità di quanto diffuso e più volte ripreso a mezzo stampa (2).

Gennaio 2014: la Giunta Cota “non è mai esistita”

Sappiamo tutto come mai, il 25 maggio 2014, siamo tornati a votare per il Consiglio Regionale, in quella tornata elettorale che decretò Chiamparino nuovo Governatore del Piemonte. I risultati delle elezioni del 2010, da un punto di vista giuridico, erano stati interamente cancellati da una sentenza del TAR Piemonte, poi confermata dal pronunciamento del Consiglio di Stato, rendendo la sentenza definitiva.

Secondo un interessante articolo di Andrea Carapellucci(2), avvocato in Torino, PhD in Diritto amministrativo, la sentenza che ha disarcionato Cota, avendo effetto retroattivo, non poneva semplicemente termine al mandato della Giunta e del Consiglio regionale a decorrere dal 10 gennaio 2014, ma lo cancellava fin dall’inizio. Come non fosse mai esistito.

Cosa significa questo? Quali fossero le conseguenze dell’annullamento del voto su tutti gli atti adottati dalla Giunta e dal Consiglio in quei quattro anni non è mai stato appurato con chiarezza, poichè dipendeva essenzialmente dalla natura dei singoli atti. Le leggi regionali e i regolamenti, con ogni probabilità, erano da ritenersi comunque validi. Le nomine (a cominciare da quelle degli assessori), i piani, le autorizzazioni, i provvedimenti adottati dalla Giunta, dagli assessori e dal presidente erano (e rimangono…) più agevolmente contestabili, in quanto adottati da persone che ricoprivano “abusivamente” la loro carica. Ed il riordino della Sanità che stabiliva la chiusura del punto nascite di Tortona era formulato come delibera di giunta.

Lo spostamento del punto nascite, deciso ed attuato dall’ ASL AL, pensato nell’ambito di una riforma sanitaria realizzata da una Giunta (quella Cota) che verrà dichiarata “mai esistita” dallo stesso TAR nel gennaio 2014, e che aveva emanato un atto importante quale il dimensionamento sanitario attraverso lo strumento (improprio) della delibera di giunta regionale, effettuato con un atto aziendale anticipato rispetto ai termini naturali delle scadenze, è un atto tutt’ora formalmente corretto, oppure potrebbe rientrare nelle cause di annullabilità?

Strano che l’ASL non abbia sottoposto il quesito al proprio dipartimento legale. Peraltro, se lo avesse fatto, ne avrebbe dato notizia….

La soppressione del punto nascite è un atto nullo?

La nullità è il più marcato stato patologico invalidante in cui può versare un provvedimento amministrativo: si ha nullità quando l’atto manca di qualcuno degli elementi essenziali che lo compongono. Se manca l’attribuzione del potere esercitato, come nel caso di attuazione di una delibera regionale emanata da una giunta mai esistita giuridicamente, questo potrebbe comportare la nullità del provvedimento, rientrando l’operato tra le figure di carenza di potere, la cui corrispondente patologia confluisce nella nullità del provvedimento.

L’esecuzione delle pronunce del giudice costituisce un obbligo per la Pubbliche Amministrazioni che nel caso potrebbero essere sottoposte al giudizio di ottemperanza, con un passaggio teso esclusivamente ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto risultante dal giudicato.

E qui si apre il dubbio: in questa casistica potrebbe rientrare anche l Asl che non ha annullato i propri atti aziendali di soppressione del punto nascite di Tortona, stabiliti dalla giunta regionale Cota, poi azzerata nei numeri e nei provvedimenti da una sentenza passata in giudicato, oppure è tutto legittimo?

Tra l’altro, il primo comma dell’Art. 114 Codice del processo amministrativo stabilisce che l’azione di ottemperanza si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Per cui nel caso in cui si verificasse questa ipotesi i termini sono quindi ancora aperti.

Chi fa cosa?

Certo può sembrare strano che siano dei giornalisti a sollevare la questione, quando fior di avvocati amministrativisti l’avrebbero potuta suggerire alle diverse figure che si sono avvicendate, a vario titolo, sul palcoscenico della “questione ospedale” ma di questo aspetto della vicenda non si è mai parlato: nessun amministratore o legale, a quanto ci risulta, è mai intervenuto, per cui non sarebbe il caso di dissipare ogni dubbio?

Qualcuno potrebbe dire che non è stato fatto semplicemente perché non si poteva fare. Ma, alla luce di quanto evidenziato in articolo, sarà proprio così?

Oppure, chissà, anche questa volta quel che si potrebbe fare non si fa perché è più confortevole rimestare continuamente una sterile bagarre pseudo politica piuttosto che imporsi con fermezza e pretendere assoluta trasparenza su quegli atti amministrativi.

Annamaria Agosti

(1)http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2013/12/attach/dgr_05519_830_14032013.pdf

(2)https://www.youtrend.it/2014/01/11/domande-risposte-tar-piemonte-cota-bresso/

(3)http://www.aslal.it/allegati/20151006oggicronaca_151006103949.pdf