La Confartigianato di Imperia comunica alcuni chiarimenti sulla nuova normativa, entrata in vigore il 1° Gennaio 2018, relativa all’utilizzo ed alla commercializzazione dei sacchetti di plastica. Si tratta di precisazioni legate ad alcuni quesiti sul tema giunti alla Confartigianato ed esaminati dal Settore Legislativo confederale.

Ecco di seguito le domande e le relative risposte:

I sacchetti “vecchi” già acquistati prima del 31.12.17, possono essere utilizzati fino all’esaurimento delle scorte o devono essere smaltiti ?

I sacchetti vecchi – se sono fuori norma e non soddisfano le specifiche tecniche prescritte – non possono essere   utilizzati fino ad esaurimento scorte ma devono essere smaltiti. Il periodo transitorio che intercorre tra emanazione della legge ed entrata in vigore è già trascorso con il 1°/01/2018.

Vi è un prezzo obbligatorio per la vendita dei nuovi sacchetti o il venditore può liberamente stabilirlo ?

Non c’è un prezzo obbligatorio di vendita; esso viene stabilito liberamente dal venditore, tanto che si incontrano legittimamente sul mercato prezzi differenti per lo stesso tipo di oggetto.

I sacchetti di plastica forata a protezione del pane (quelli che di solito si trovano al supermercato, il cosiddetto “pane confezionato”) sono esclusi dagli obblighi relativi ai sacchetti ultraleggeri ?

Sì; questi sacchetti esulano dal campo di applicazione della recente norma. Si tratta infatti di un tipo di imballaggio diverso dalla busta usata per i prodotti sfusi. Il pane confezionato in busta – come ad esempio il pacco di altri prodotti da forno come i biscotti già confezionati – non è soggetto alla prezzatura obbligatoria.

Gli involucri utilizzati dalle pulitintolavanderie per avvolgere e trasportare i capi puliti devono avere le caratteristiche dei sacchetti per l’asporto ?

No, anche in questo caso la normativa da applicare è diversa. Essi sono imballaggi (al pari degli appendini veicolati spesso insieme a tali involucri) e rispondono alla normativa ed alla contribuzione prevista per Conai.

In base alla normativa vi è l’obbligo di inserire lo shopper in plastica nello scontrino fiscale a fronte di una vendita di un qualsiasi prodotto ?

Sì. Se all’esercente viene richiesta una busta da asporto egli ha l’obbligo di fornirla con le caratteristiche prestazionali menzionate negli articoli citati, a titolo oneroso ed evidenziando il prezzo sullo scontrino di vendita.

Come adempiono alla norma i calzolai, che non hanno l’obbligo di emettere scontrino ?

Ferma restando l’applicazione delle norme (utilizzazione di borse dalle caratteristiche tecniche conformi) i calzolai adempiono al divieto di cessione gratuita applicando il relativo prezzo (fornitura a titolo oneroso) che, tuttavia, non trascrivono su scontrino dal quale sono esentati.

Le bustine utilizzate dagli orafi per inserirvi i gioielli lavorati o dalle ferramenta per avvolgere minuterie metalliche sono soggette alla normativa ?

Fermo restando il doveroso approfondimento per tenere conto dei pareri delle diverse Amministrazioni competenti oltre al Ministero dell’Ambiente, e considerando l’uso di materiale alternativo compatibile quali le bustine di carta, sembra che le piccole bustine (spesso con cerniera clip scorrevole in plastica) possano non rientrare nel campo di applicazione della norma.

Le borse di plastica possono essere vendute sottocosto ?

Sì. Tale possibilità è stata riconosciuta per le buste ultraleggere ad uso alimentare dalla circolare MISE del 07/12/2017 0537605. Tuttavia, a tale Ministero rimane la competenza per regolare compiutamente gli aspetti economico-commerciali qui sollevati.

Il cliente può utilizzare una propria borsa di plastica ?

In base alla legge non vi sono elementi ostativi a riguardo. Vi è una eventuale restrizione a proposito che riguarda le buste ultraleggere in quanto – per ragioni sanitarie – devono essere “monouso” ossia non vanno riutilizzate.