Dal 1° ottobre il Comune di Alessandria attua le norme regionali in materia di disposizioni Anti-Smog e pertanto, anche quest’anno, l’assessorato all’Ambiente dell’Ente ha predisposto una Ordinanza Sindacale i cui si specificano le limitazioni temporanee che verranno attuate solo in caso che si verifichi il superamento delle soglie stabilite dal “ Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano ”. L’ordinanza sarà in vigore dal 1° ottobre fino al prossimo 31 marzo 2020 con questi parametri:  con il livello di allerta ( arancio ) — che viene attivato dopo quattro giorni consecutivi di superamento di 50 microgrammi/m3 della concentrazione di PM10 — scatteranno le seguenti misure:  divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 4;  divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 12.30 il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 4;  divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;  divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento etc.), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite​dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;  introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;  divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:  iniezione superficiale (solchi aperti);  iniezione profonda (solchi chiusi);  sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:  spandimento a raso in strisce;  spandimento con scarificazione.  potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.  con il livello di allerta ( rosso ) — che viene attivato dopo dieci giorni consecutivi di superamento di 50 microgrammi/m3 della concentrazione di PM10 — scatteranno le seguenti misure:  divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 5;  divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 4 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, il sabato e nei giorni festivi, e con omologazione uguale ad EURO 5 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, tutti i giorni;  divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. pag. 2​L’attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa nella sola stagione invernale dal 8 ottobre 2018 e sino al 31 di marzo.