Il lavoratore ha diritto di richiedere all’Inps l’indennizzo nel caso in cui si verifichi una malattia professionale. Con l’ordinanza n. 5066 del 05/03/2018 la Corte di Cassazione ha precisato che l’obbligo a carico dell’Inps sussiste sia nelle ipotesi previste dal Legislatore sia in quelle non rientranti e non previste dalle norme in materia di previdenza e assistenza, ciò per difendere e tutelare il diritto alla salute del lavoratore come sancito dalla Costituzione.

Poniamo il caso di una lavoratrice di una testata giornalistica che aveva inoltrato all’Inps una richiesta di pagamento di una rendita per inabilità permanente dovuta alla malattia professionale contratta a causa di un forte stress lavorativo. La lavoratrice aveva effettuato straordinari per moltissime ore e questo le aveva comportato l’insorgenza di un grave disturbo dell’adattamento con ansia e depressione. L’Inps aveva respinto la domanda.


La lavoratrice aveva sottoposto la questione agli organi giurisdizionali, i quali sia in primo sia in secondo grado ne respingevano le doglianze. La Corte di Appello, pur confermando l’esistenza della malattia, sosteneva che non poteva essere indennizzabile in quanto non rientrava nell’ambito del rischio assicurato, previsto dal Dpr. 1124/1965. Il citato Testo Unico in materia di disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all’art. 3 prevede la copertura assicurativa solo per le malattie professionali indicate in una specifica tabella e contratte a causa delle lavorazioni indicate nella stessa.

Per tale motivo la difesa della lavoratrice aveva inoltrato ricorso in Cassazione per sostenere la legittimità dell’indennizzo richiesto. Con l’ordinanza 5066, depositata il giorno 5 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla dipendente. I giudici hanno chiarito che l’indennizzo deve essere corrisposto al lavoratore, in caso di malattie derivanti da professioni e lavori non strettamente inclusi nella tabella TU 1124/1965. Nello specifico, non è solamente rilevante un rischio specifico e proprio della lavorazione ma anche quello improprio, non strettamente insito ma comunque collegato alla prestazione.

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