Il TAR Piemonte non ha sospeso l’ordinanza con cui il Sindaco di Tortona ha imposto limitazioni di orario per il funzionamento delle apparecchiature automatiche per il gioco d’azzardo e per l’apertura e chiusura delle sale da gioco, come era stato invece richiesto dal Bingo.

L’Avvocatura Comunale, nell’udienza cautelare discussa lo scorso 15 febbraio, ha sostenuto la bontà del provvedimento adottato, in quanto motivato da ragioni di tutela della salute, a fronte del notevole incremento che si è registrato negli ultimi anni tra la popolazione della cosiddetta patologia derivante dai giochi d’azzardo.

Il Sindaco è infatti legittimato a disciplinare gli orari delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono istallate apparecchiature per il gioco, soprattutto qualora tale provvedimento sia funzionale ad esigenze di tutela della salute.

Nello specifico il divieto di accesso al gioco in orari di maggiore vulnerabilità per le fasce più deboli e per gli adolescenti ed lo spegnimento delle “macchinette” in fasce orarie ben definite, rappresenta un ragionevole bilanciamento tra gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

La linea difensiva sostenuta dall’Avvocatura comunale è stata evidentemente ritenuta esaustiva, in quanto il TAR Piemonte, in data 16 febbraio, ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.